Superbonus
Qui di seguito la tabella esplicativa delle percentuali per usufruire del super bomus del 110%.
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Qui di seguito la tabella esplicativa delle percentuali per usufruire del super bomus del 110%.
In questo articolo abbiamo inserito una guida che mette in mostra nello specifico, come si gestisce il patrimonio del condominio e cosa l'amministratore sia tenuto a fare.
Con questa guida si evidenzia come l'autogestione sia possibile, ma anche come allo stesso tempo la stessa debba essere professionale.
BUONA LETTURA.
Come precedentemente scritto CANI IN CONDOMINIO, necessita ora di fare una ulteriore chiarezza parlando di un aspetto che spesso determina anche litigi e controversie fra gli stessi condomini.
Innanzitutto c'è da capire se l'assicurazione per chi possiede un cane è obbligatoria o meno.
Inizialmente pareva di si, dopo che il Ministero delle politiche sociali, con l'ordinanza del 3 marzo 2009 aveva indicato una lista di 17 razze di cani potenzialmente pericolose.
Oggi, invece, tale lista nion esiste più, anche se sarebbe opportune prendere da parte del proprietario del cane tutti gli accorgimernti possibili perchè lo stesso non rechi danni a terzi.
Più precisamente non esiste la lista nera, ma il proprietario nei luighi aperti al pubblico o comunque in aree urbano è tenuto a garantire l'incolumità altrui, dotando il cane di guinzaglio e museruola.
La polizza quindi non sarebbe più obbligatoria, ma ovviamente sta al senso civico del proprietario di cani ottemperare a questa regola non scritta e tutelare il prossimo da eventuali comportamenti agressivi del cane.
Per la serie cane che trovi padrone che hai.
La polizza utile anche in virtù delle ultime sentenze a riguardo
Dopo aver analizzato la pericolosità e la necessità di avere cani in condominio e se sia o meno obbligatoria la polizza, utile è allegare una guida che parla invece degli animali in condominio, come nel precedente articolo a cui si rimanda
Resta inteso che ogni caso è a se e che la giurisprudenza si pronuncia caso per caso anche smentendo o dicendo l'esatto contrario.
Con questo articolo si vuole porre l'attenzione su un argomento che sta tornando attuale.
Se sia possibile separare le scale di un condominio in modo tale che diventino dei condomini autonomi.
La risposta è si, nella gra parte dei casi.
Tale possibilità è dettata dall'articolo 61 delle disposizioni di attuazioni del codice civile: " qualore un edificoo o un gruppo di edifici appartenenti per piano o a porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto"e tale soluzione deve essere approvata secondo quanto stabilito dal 2 comma dell'articolo 1136 del codice civile: "sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"
In altre parole la separazione è possibile solo ed esclusivamente se la divisione determini la creazione di edifici autonomi: la divisione è possibile ogniqualvolta però tra le scale non vi sia nessun tipo di parte in comune. In questo caso il condominio sarebbe indivisibile e potrebeb anche configurarsi l'ipotesi di supoer condominio.
In caso la separazione sia possibile ci sarebbe la necessità di mettere ordine anche nelle eventuale quote di comproprietà andando a modificare per l'appunto i millesimi (il tutto sarebbe evitabile se le stesse tabelle fossero divise per 1000 per ogni singola scala).
Resta inteso che anche in questo caso si possono adire le vie giudiziarie per ottenere la separazione.