Videosorveglianza in condominio

Dopo aver parlato e aver ifatto comprendere il perchè i condomini morosi non debbano essere affissi in bacheheca appare opportuno parlare di un'altra problematica, ahime, sempre più attuale.

Il condominio, per ragioni di sicurezza può dotarsi di sistemi di videosorveglianza?

La risposta è si, ma con delle limitazioni.

L'articolo 1122 ter c.c.  che regola: "Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza  su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136"  determina la possibilità di dotare il condominio di sistemi di videosorveglianza tenendo ben presente quanto cosa impone l'art. 134 Decreto legislativo n 196/2003.

Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sotoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

 

La delibera, infatti non basta da sola per poter installare la telecamera.

Una limitazione è che l'impianto di videosorveglianza deve essere appositamente segnalato, con appositi cartelli.

Le telecamere dovranno solo ed esclusivamente riprendere le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di aree circostanti, quali strade, marciapiedi, aree commerciali e tutto quello che possa non ricadere nella sicurezza del condominio e leda la privacy del non condomino (terzo).

Si evince quindi, che l'installazione deve essere fatta seguendo due regole contestuali e cumulative: il posizionamento delle stesse e le riprese.

Le immagini dovranno essere conservate, con appositi strumenti per un periodi di 24-48 ore da un responsabile del trattamenti dei dati persionali, che può essere anche l'amministratore, che è già responsabile dei dati personali e sensibili di ognio condomino.

Un accorgimento che l'assemblea dovrebbe avere, onde eviatre anche possibili denunce è quello di  individuare le parti comuni di interesse dove posizionare le telecamere.

A volte potrebbe succedere che sia un condomino a voler installare la telecamera (non serve delibera assembleare).

La legge cosa impone?

Che modalità si adoperano?

L'unica restrizione è che non devono essere inquadrate le parti comuni.

Spero con questo articolo di aver fatto chiarezza e fatto comprendere se dotare il condominio di un sistema di videosorveglianza che nel suo piccolo può essere un deterrente.

Per l'approfondimento Vi rimandiamo alla sezione normativa

 https://www.amministrazionicoppola.it/normative/107-videosorveglianza

 

 

 

 

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