TABELLE MILLESIMALI

Questo articolo ha lo scopo di mettere in evidenza, come ogni condomino partecipi e si interessi della cosa comune.

Infatti l'interesse che ciascun condomino ha sulle parti comuni dell'edificio si misura in proporzione al valore del bene principale e cioè dell'unità immobiliari di cui egli è proprietario: per determinare tale rapporto si creano le tabelle millesimali.

Perchè millesimi? Perchè il valore di un edificio si misura in millesimi ed ogni ogni unità rappresenta uno specifico rapporto numerico che si va ad avere rispetto all'intero edificio.

Per una definizione più chiara e meno tecnica, Vi invito a visitare la sezione Faq.

Vediamo ora però come si determinano i millesimi.

I millesimi si determinano in base ad un operazione tecnica che ha lo scopo di di ricavare la superficie reale di ogni singola unità immobiliare. Ricavata la superficie reale essa vienbe moltiplicata per dei coefficienti di riduzione o di aumento che modificano i metri quadri in funzione dell'effettivo utilizzo della superficie di essa.

Tra questi coefficienti troviamo

I coefficienti di destinazione e di uso;

di altezza;

di orientamento; sud-est o sud-ovest sono maggiori degli altri;

di esposizione e di prospetto;

di piano;

Per la corretta appplicazione di tali coefficienti vanno sempre tenuti presente:

se il vano è principale o accessorio;

la veduta;

luminosità;

funzionalità generale.

Per fare un esempio esemplificativo; due appartamenti, apparentemente uguali, entrambi al primo piano, con ascensore, uno con esposizione ad sud ovest (A) e uno con esposizione sud-nord (B), uno si affaccia sul giardino condominiale (A) e l'altro su una starda pubblica (B).

Altro esempio: due unità abitative, una (A) tre camere, al primo piano, unao due camere (B) al secondo piano, con ascensore: a livello di coefficiente di piano è maggore il secondo sicuramente, ma a livello di millesimi sicuramente il tre camere è superiore, poichè ha più vani principali, anche se gli altri coefficienti fossero identici.

Spero di aver fatto comprendere come i millessimi, a prescindere che siano contrattuali, assembleari o giudiziali, siano il giusto modo per la partecipazione alle spese del condominio così come stabilisce il codice civile e precisamente l'rticolo 68 delle disposizione del codice civile.

 

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