Questo articolo vuole spiegare la figura dell'amministratore, che a differenza di che se ne pensi, non è solo ed esclusivamente chi chiede soldi al condominio e li gestisce, ma è colui che con delle specifiche responsabilità risponde del proprio operato.
Però prima di entrare nel merito bisogna partire da alcuni elemnti essenziali e indispensabili per fare l'amministratore di condominio.
Art. 71-bis.
((Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Dm 140/14
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.))
Una volta presa l'idoneità deve essere iscritto ad una associazione di categoria per poter frequetare i corsi di formazioni e aggiornamento Legge n 4 del 14/1/2013 e dotarsi di una polizza professionale, che è uno dei requisiti inscindibili per la nomina.
La nomina dell'amministratore è obbligatoria ogniqualvolta che il condominio supera le 8 unità abitative.
L'amministratore prima di essere nominato è tenuto a predisporre un preventivo per il mandato che gli verrà conferito.
Qui sorgono già i primi oneri in capo al professionista; PRESENTARE DETTAGLIATAMENTE E ANALITICAMENTE (voce per voce) LA SOMMA CHE VERRA' CORRISPOSTO PER L'ATTIVITA' CHE DOVRA' SVOLGERE. A presto verrà aperta la sezione modulistica dove potrete verificare tale tesi.
Questa trasparenza e chiarezza è stata imposta dal legislatore per tutelare il condomino-condominio dagli stessi professionisti che predispongono dei preventivi scarni e il spesso delle volte mascherati dietro a compensi irrisori pur di far numero.
Questo articolo ha esaminato la figura dell'amministratore, ma meriterà ulteriori approffondimenti parlando delle specificità della professione del manager del condominio.