SCHEDA ILLUSTRATIVA SULLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 4 DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE
(G.U. 26 gennaio 2012, n. 22)
• RIFERIMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMA
Chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge in esame, è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.
• IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (ad esempio, possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) né scopo di lucro. Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione. Promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo). Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.
• LA PUBBLICITÀ DELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere queste caratteristiche, conformandosi quindi alle finalità che la legge rimette alle associazioni, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero. Le associazioni possono anche (a determinate condizioni) autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.
• L’ADOZIONE DELLE NORME UNI E LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento indica che il singolo professionista “certificato” raggiunge determinati standard previsti dalla norma tecnica. Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, promuove l’informazione sull’adozione di norme tecniche UNI relative alle attività professionali oggetto della legge.