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Con questo articolo tratto da il 24 ore si vuole porre l'attenzione su alcune regole (poche), che il condominio deve ottemperare nel caso venissero installati i pannelli fotovoltaici.
Innanzitutto va detto che l'installazione dei pannelli fotovoltaici è discipinata dall'art 1120 c.c. al comme 2 n 2, nel quale si specificano i quorum deliberativi e le procedure da seguire.
La maggioranza da seguire è quella che regola l'art. 113 c.c e cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dell'edificio.
La procedura deliberativa invece è disciplinata dal comma 3 dell'art 1120 c.c e prevede l'obbligo dell'amministratore di convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato.
Il condominio è l'unica parte legittimata ad avere interesse all'installazione.
L'installazione comunque deve essere fatta nel rispetto di cui al comma 4 dell'art. 1120 c.c. e cioè nel rispetto dello stabilità e decoro archittettonico dello stabile, norma inderogabile.
Resta ovviamnate inteso che l'installlazione dei pannelli fotovoltatici, trattatndosi di una riqualificazione energetica possono essere ricompresi , come lavori trainanti, in un ottica di benefici per l'agevolazione del superbonus.
Prima di concludere, merita un breve cenno il caso in cui l'installazione dei pannelli fotovoltaici possa andare a modificare la destizione di uso delle parti comuni: in questo caso la possibilità di installazione sussite nel caso, in fase assembleare, si raggiunga unquorum deliberativa pari ai 4/5 del partecipanti al condominio che rappresenti anche i 4/5 del valore dell'edifico (detta in parole povere i voti raccolti devono essere pari a 800 millesimi che devono anche corrispondere agli stessi millesimi dei partecipanti)
Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 vi è la possibilità, in quanto elementi trainati, di ottenere il superbonu sull'installazzione e posa delle colonnine elettriche di ricarica delle auto.
Finora ci siamo occupati della figura di agevolazione del superbonus, cercando di interpretare e chiarire al meglio la sua utilità e il suo funzionamanto, tralasciando una valida altertiva che come iter burocratico è molto più semplice: il c.d bonus facciate.
Il bonus facciate è stato introdotto dalla legge di bilancio del 2020 che prevede una detrazione del 90% sullle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle facciate.
Come i cani anche i gatti non si possono vietare.
Il condomino non può vietare al gattaro di prendersi cura della colonia felina.
Vien da se però che il gattaro che si prende cura della colonia possa dedicare un angolo del cortile condominiale purchè non impedisca agli altri condomini l'utilizzo della parte comune.
Chi si prende cura dei gatti ha delle responsabilità ben precise.
Sterilizzare i gatti, comunicare alla Ulss competente il proprio indirizzo e ovviamente comunicare all'amministratore la volontà di occuparsene lui e garantendo allo stesso che non impedirà ai condomin i l'utilizzo della cosa comune, come quella di evitare ogni comportamanto contrario ai sensi dell'art. 1170 c.c.
Una curiosità: in alcuni regolamanti condominiali viene inserito icome si regola il caso di colonie feline, che comunque sono regolate da una legge quadro: Legge 14/08/1991 n 281.