Tra gli adempimenti di un amministratore di condominio vi è quello di proporrre decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.
Tale decreto è provvisoriamente esecutivo, anche se il condomino moroso può fare opposizione.
L'opposizione comunque non deve sindacare sulla validità della delibera che ha approvato il rendiconto.
Merita un cenno la condizione per la quale il decreto ingiuntivo può essere opposto anche dal subentrate nei diritti condominiali.
Questo principio, oramai consolidato dalla giurisprudenza, fatto solo ed esclusivamente per tutelare il condominio (ndr), è regolato dal 4 comma dell'art 63 delle disposizioni del codice civile.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Il giudizio di opposizione deve basarsi sulla sussistenza dell'effettivo debito e sulla documentazione che accerta la validità del ricorso e non alla nullità o annullabilità del verbale assembleare di approvazione delle spese condominiali.