Contatori individuali calore in condominio obbligatori

Questo articolo merita un approfondimento e delle ulteriori specifiche in quanto, oltre che essere sempre più di attualità rappresenta, oramai, uno delle discussioni principali in ambito di deleibera di spesa. Come sappiamo il decreto legislativo 102 del 2014 ha imposto l'obbligo per i condomini che prevede, all'articolo 9 comma 5 lettera d:

nel caso di condomìni alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da impianti comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli *effettivi prelievi* volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica Uni 10200 e successivi aggiornamenti.

È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

L’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali è stabilita anche per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore. L’adozione del criterio di ripartizione deve, peraltro, essere fatta nel rispetto della norma tecnica Uni 10200/2013.

Da ciò emerge l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, ora al 30 giugno 2017 per il decreto legge  n 244/2016 cd" milleproroghe"

contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.

 Questo solo sotto un profilo normativo, ma se andiamo nello specifico la norma dice tante altre cose.

Innanzi tutto sarebbe opportuno capire perchè la norma fa una differenziazione tra consumo volontario e consumo involontario.

Il primo è l'effettivo consumo registrato del singolo utente mediante i dispositivi di termoregolazione, che vanno ripartiti secondo le letture dei dispositivi atte alla contabilizzazione del calore.

I secondi, invece rappresentano le dispersioni di calore , che vanno ripartite secondo apposite tabelle millesimali calcolate secondo il fabbisogno giornaliero di energia termica.

Qui è la novità più rilevante: questi nuovi millesimi saranno il criterio di ripartizione;

a) delle spese di gestione del servizio di riscaldamento;

b) di tutte le spese di manutenzione e conduzione;

c) di tutte le spese relative alla dispersione dell'energia consumata.

In conclusione con i consumi involontari si è voluto eliminare la percentuale stabilita, magari in assemblea, per far si che anche chi non utilizzatore partecipasse alla spesa sostutuendola conl'effettiva quota di spettanza aprescindere dai consumi.

Questa contabilizzazione vale in caso si parli di impianto centralizzato, purchè l'intervento per la messa a norma non risulti antieconomica da apposita perizia (perito abilitato).

 

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