Dopo aver parlato della responsabilità dell'amministratore è giusto anche evidenziare la responsabilità che può avere il consiglio dei condomini.
Sebbene previsto in molti regolamenti ancor prima della legge n.220/2012, il Consiglio di Condominio è disciplinato dal secondo comma dell'art.1130-bis c.c.
art.1130-bis c.c.
l'assemblea può anche nominare, oltre all'Amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
ove per funzione consultiva e di controllo si intende il coadiuvamento dell'amministratore nel suo ruolo, senza tuttavia impedirgli di agire in un modo piuttosto che in un altro.
Il Consiglio di Condominio è quindi un organo facoltativo e senza poteri ex legeche deve agire secondo quanto stabilito dal regolamento Condominiale in cui può essere accennata la responsabilità dei singoli, ma sempre non andando a ledere i diritti che il Codice Civile attribuisce al singolo condomino, tenendo ferma che l'attività di consultazione e gli atti di controllo restano sempre di competenza dell'organo e mai del singolo.
Si può quindi affermare che il consigliere è il condomino che dedica una maggior quantità di tempo al condominio e quando è ben coordinato con il lavoro dell'Amministratore può risultare un ottimo mezzo per migliorare i servizi.
Si evince che il controllo è legittimo, ma che questo non deve in nessun modo pregiudicare l'attività dell'amministratore.