La nuova legge in materia di condominio ha determinato per l'amministratore di condominio delle responsabilità civili che a volte possono integrarsi con una fattispecie di responsabilità penale.
Preliminarmente va detto che il rapporto tra amministratore e condominio è regolato da un contratto di mandato. Tale figura giuridica fa si che tra amministratore e condominio si instauri un rapporto di fiducia nel quale il primo compie atti e svolge compiti nei confronti del secondo, secondo la normale diligenza del buon padre di famiglia.
Ora nel caso in cui venga a mancare tale sussistenza l'amministratore può essere revocato, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1129 codice civile:
La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.
Tra le gravi irregolarità sicuramente tra le più rilevanti troviamo la gestione non trasparente e chiara; omessa convocazione assemblea per l'approvazione dell'assemblea; la mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio.
Negli ultimi tempi per diverse pronunce della giurisprudenza le gravi irregolarità si sono anche riscontrate nel non ottemperare all'obbligo della formazione e aggiornamento professionale.
Tra le responsabilità penali, sicuramente ha un ruolo l'appropriazione indebita che fa l'amministratore del denaro del condominio o anche pretendere una "bustarella" dai fornitori.
Per ogni buon fine comunque, non è per forza che le responsabilità ricadano sul professionista, ma potrebbero anche ricadere nell'organo preposto al controllo dell'operato dell'amministratore: il consiglio di condominio.
Tale argomento verrà sicuramente trattato successivamente.