Rendiconto non approvato

Scrivo questo articolo, in quanto mi capita di ricevere diverse pretese da parte di condomini, che per i più svariati motivi, creano al sottoscritto problematiche di gestione.

Tra le pretese sicuramente la più strana è quella di non voler approvare il rendiconto del precedente amministratore e approvare, invece il preventivo che ovviamente non solo è annullabile, ma è anche privo di ogni riscontro probatorio.

Il rendiconto condominiale è quel documento che l'amministratore deve presentare all'assemblea e che contiene il quadro economico finanziario del condominio.

Utile sapere che l'omessa o tardiva presentazione del rendiconto può portare alla revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità di gestione.

L'approvazione del rendiconto fa si che le spese in esso indicate siano fatte proprie dell'assemblea stessa che, in questo modo, rettifica o comunque certifica l'operato dell'amministratore dell'anno precedente.

L'approvazione del rendiconto e del relativo riparto fa si che l'amministratore possa attivarsi nei confronti delle morosità proponendo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi e nei modi di cui all'art. 63 disp att. c.c.

Vien da se che nello specifico caso all'amministratore viene negata l'arma del recupero del credito. Per far si che l'amministratore possa recuperare le situazioni di morosità vi sarà la possibilità di convocare ulteriore assemblea per l'approvazione dello stesso.

La convocazione di una nuova assemblea, potrebbe mettere in mostra aspetti collaterali che possono minare la convivenza stessa della comunione condominiale: tra gli aspetti collaterali uno potrebbe essere quello di evidenziare in maniera chiara e farlo verbalizzare l'eccesso di potere da parte di coloro che non intendono approvare il rendiconto.

In questo caso l'azione del recupero credito non sarebbe impossibile, ma sicuramente difficile.

Tale situazione non va confusa, con il caso, più comune, che la mancata approvazione è dovuta alla mancanza del quorum: l'azione è possibile, ma comunque l'amministratore è tenuto prima a riconvocare un'ulteriore assemblea.

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