Questo articolo vuole mettere in evidenza la problematica che può derivare da una non corretta gestione della privacy.
L'amministratore in qualità di garante dei dati dei singoli condomini ha comunque l'obbligo di tutelare la privacy di tutti i condomini.
La divulgazione può essere sicuramente vista nell'atto che fa l'amministrazione nell'affigere in bacheca le diverse posizioni morotorie, cioè debitorie dei condomini.
A questo punto analizziamo il problema.
L'amministratore deve gestire in trasperenza, chiarezza e correttezza contabile: questi presupposti impongono allo stesso di poter gestire le diverse posizioni eventualmente di morosità secondo propri criteri, dettati dall'art. 11 sulla Legge sulla privacy, non precludendo agli altri condomini di poter visionare tali posizioni.
Tale articolo regola:
Art.11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
- I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili contali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per lequali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazionedell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agliscopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevantein materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Le posizioni di morosità, comunque sono sempre visibili in fase di assemblea e di rendicontazione del bilancio.
Analizzando, quindi, risulterebbe che non ci fosse nessuna preclusione all'affissone in bacheca: ma non è così!
L'affissione determina un illecito in quanto qualsiasi persona sia essa estranea al condominio può visionare tale posizione, venendo quindi a conoscenza di dati sensibili.
Tale violazione, quindi determina da parte del condomino interessato o del condominio di una possibile richiesta di risarcimento danni.