RUMORI MOLESTI
Bastano tre condomini per configurare il reato di cui all'articolo 659 codice penale disturibo alla quiete pubblica.
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Bastano tre condomini per configurare il reato di cui all'articolo 659 codice penale disturibo alla quiete pubblica.
Con questo articolo vediamo di far chiarezza su cosa accada al condomino moroso e cosa gli altri condomini in regola siano tenuti a fare
Preliminarmente va detto che l'amminstratore ha 180 giorni per promuovere l'azione per il recupero del credito mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
I 180 giorni partono dall'approvazione del rendiconto.
L'amministratore non appena rileva situazioni di morosità dovrà intervenire affinchè il condomino ritardatario si attivi al pagamento delle somme: punto forza è che non serve autorizzazione dell'assemblea.
L'amministratore agisce nei confronti del condomino moroso predisponendo una lettera dove viene invitato a saldare (tale avviso non è obbligatorio): nel caso rimanesse inascoltato potrà delegare un avvocato per mettere in mora il condomino.
Nel caso fosse inascoltato la lettera del legale si provvederà a redigere ricorso per decreto ingiuntivo dove le spese legali saranno addebitate al moroso: ribadiamo che tali somme sono immediatamente esecutivo perchè riguardano una somma liquida, certa ed esigibile.
Il condomino moroso ha comunque per legge i 40 gg per fare opposizione.
Cosa succede ai condomini in regola con i pagamenti: nulla se l'amministratore riesce a riscuotere le somme.
In caso contrario dovranno contribuire proporzionalmente alla quote.
Per prassi molti amministratori prevedono un fondo cassa per questa evenienza.
In questo articolo cercheremo di mettere a conoscenza di chi legge che le spese dovute al general contractor sono detraibili, mentre quelle che percepisce l'amministratore no.
Innanzitutto il general contractor è colui che si impegna a fornire il "pacchetto completo" , perchè ha le capacità e competenze per svolgere l'intervento.
La detraibilità della spesa vale fino alla fase del collaudo e ad eventuali rilasci di attestazioni e certificati.
Il compenso dell'amministratore invece si deve trattare come un compenso normale, in quanto lo stesso non gfa altro che sostituirsi agli adempimenti dei condomini (quindi la materia va trattata come una gestione ordinaria).
Tale differenziazione è stata dettata dalla circolare n 24/E dell'agenzia delle entrate.
La stessa circolare comunque ha evidenziato che il general contractor dovrà presentare una contabilità di cantiere.
Va sicuramente sottolineato che la detraibilità deve essere fatta nel rispetto dei massimali di costo per singola tipologia di intervento.
Da oggi 15 ottobre 2020 parte l'operatività del superbonus grazie ai due decreti di attuazione.
Il primo detto anche DM Prezzi altro non fa che dettare i requisiti tecnici per porre in essere il superbonus e la cessione del credito nonchè determinare dei massimali di costo specifici per ogni tipo di intervento.
Come noi sappiamo l'amministratore essendo il legale rappresentante del condominio ha non solo degli obblighi e delle responsabilità amministrative, ma ha anche delle responsabilità penali.
A causa del covid le responsabilità penali sono aumentate purtroppo: infatti ai sensi del secondo comma dell'artico 40 del codice penale il quale recita che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
In definitiva l'amministratore nel caso venga a conoscenza che nel condominio ci siano stati casi di contagio da coronavirus, deve con urgenza avvisare le autorità sanitarie e provvedere a sanificare le parti comuni.
Resta comunque inteso che nel caso ci fosse un infettato all'interno del condominio : lo stesso si dovrà adoperare per non creare contagiosità nei confronti degli altri condomini: ecco perchè si sta cercando di incentivare l'utilizzo di piattaforme per lo svolgimento di assemblee, anche perchè con il nuovo si è venuto a creare un problema di spostamento.
L'assemblea deve finire entro le ore 22.00 causa coprifuoco.
In questo articolo riprendiamo quello che si è detto nella prima.
Con questo articolo si vuole evidenziare cosa succede al mondo del condominio nel caso si dovesse convocare l'assemblea.
Vedremo che in linea di principio non è cambiato nulla, se non cercare di incrementare la videoconferenza.
In questa seconda ondata è tornato il problema, per la verità mai sparito, di come si debbano svolgere le assemblee di condominio.
Il DPCM del 18 ottobre raccomanda fortemente di svolgere anche in riunioni private, qual' è l'assemblea di condominio, in modalità a distanza.
Con una circolare del Ministro dell'interno del 20 ottobre specifica che le riunioni private sono ancora consentite in presenza, seppur la partecipazione in remoto sia preferibile.
In definitiva l'assemblea può essere convocato nei tempi e nelle modalità prescritte dalla legge ma la presenza implica degli accorgimenti da parte di chi vi partecipa che fanno si che l'alternativa alla partecipazione della stessa avvenga anche in videoconferenza.
A questo riguardo si parla di assemblea mista.
In altre parole se il luogo fisico è idoneo a garantire la sicurezza sanitaria il condomino potrà presenziare, altrimenti nulla vieterà al condomino di partecipare in videoconferenza.
Resta inteso che l'assemblea deve essere convocata regolarmente.
Insomma il mondo del condominio non si ferma, ma viene chiesto da parte di tutti una collaborazione nel rispetto della salute di tutti.
Continuiamo la nostra analisi sulla grande possibilità che sta dando il decreto sviluppo ad usufruire del superbonus 110.
In questo articolo analizzeremo non solo le varie fasi ma che tipo di documentazione serve nelle diverse fasi.