Tra gli adempimenti di un amministratore di condominio vi è quello di proporrre decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.
Tale decreto è provvisoriamente esecutivo, anche se il condomino moroso può fare opposizione.
L'opposizione comunque non deve sindacare sulla validità della delibera che ha approvato il rendiconto.
Merita un cenno la condizione per la quale il decreto ingiuntivo può essere opposto anche dal subentrate nei diritti condominiali.
Questo principio, oramai consolidato dalla giurisprudenza, fatto solo ed esclusivamente per tutelare il condominio (ndr), è regolato dal 4 comma dell'art 63 delle disposizioni del codice civile.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Il giudizio di opposizione deve basarsi sulla sussistenza dell'effettivo debito e sulla documentazione che accerta la validità del ricorso e non alla nullità o annullabilità del verbale assembleare di approvazione delle spese condominiali.
Tale principio è supportato anche dalla lettura dell'articolo 63 delle dispsosizionei delle attuazioni del codice civile il quale regola:
ART. 63 DISP. ATT. C.C.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
A fronte di ciò si evince che l'opposizione non può essere fatta cercando di rendere invalido il verbale, ma sulla sostanziale esistenza del debito.
In conclusione il giudizio di opposizione al decreto ingiunzione deve rimanere confinato
all'accertamento dell'idoneità formale e sostanziale della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio poichè il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficiacia della relativa delibera assembleare, senza poter sindacare, la validità
Tale principio è confermato da una sentenza delle sezioni unite la n 26629/2009.