Finora ci siamo occupati della figura di agevolazione del superbonus, cercando di interpretare e chiarire al meglio la sua utilità e il suo funzionamanto, tralasciando una valida altertiva che come iter burocratico è molto più semplice: il c.d bonus facciate.
Il bonus facciate è stato introdotto dalla legge di bilancio del 2020 che prevede una detrazione del 90% sullle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle facciate.
Ma non tutti gli interventi edilizi devono ricadere in questo bonus: ecco che quindi, come la guida dell'agenzia delle entrate, non solo gli interventi si devono consisderare fattibili nelle zone A e B ma devono inoltre avere dei requisiti ben specifici.
La zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani, che rivestono un interesse storico e artistico o di un particolare pregio ambientale;
La zona B: le zone totalamnte o parzialmente edificate e diverse dalla zona A
Quali l'isolamento termo acustico e/o la realizzazione del capotto termico; la relazione di un tecnico che certifichi i requisiti minimi di trasmittanza termica e che il tutto venga a rispecchiarsi in un ottica di restauro o di recupero delle facciate principali, anche se è una sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Per facciata si deve intendere la superficie opaca della struttura dell'immobile comprensiva dei balconi degli ornamanti e dei fregi.
Sono considerati elementi di facciata le grondaie, i pluviali, i parapetti: ne sono esclusi i cadii.
La somma di cui si dispone del bonus facciate è pari al 90% di detrazione fiscale in dieci anni e viene suddivisa per le quote condominiali.
Interessante è dire che il bonus facciate è cumulabile con le altre forme di detrazione.
Per allegato guida agenzia entrate