Dichiarazione
Qui diseguito una guida u quali siano le incombenze per l'amministratore in fase di dichiarazione del condominio.
Il condominio è soggetto di imposta.
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Qui diseguito una guida u quali siano le incombenze per l'amministratore in fase di dichiarazione del condominio.
Il condominio è soggetto di imposta.
Con questo articolo tratto da il 24 ore si vuole porre l'attenzione su alcune regole (poche), che il condominio deve ottemperare nel caso venissero installati i pannelli fotovoltaici.
Innanzitutto va detto che l'installazione dei pannelli fotovoltaici è discipinata dall'art 1120 c.c. al comme 2 n 2, nel quale si specificano i quorum deliberativi e le procedure da seguire.
La maggioranza da seguire è quella che regola l'art. 113 c.c e cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dell'edificio.
La procedura deliberativa invece è disciplinata dal comma 3 dell'art 1120 c.c e prevede l'obbligo dell'amministratore di convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato.
Il condominio è l'unica parte legittimata ad avere interesse all'installazione.
L'installazione comunque deve essere fatta nel rispetto di cui al comma 4 dell'art. 1120 c.c. e cioè nel rispetto dello stabilità e decoro archittettonico dello stabile, norma inderogabile.
Resta ovviamnate inteso che l'installlazione dei pannelli fotovoltatici, trattatndosi di una riqualificazione energetica possono essere ricompresi , come lavori trainanti, in un ottica di benefici per l'agevolazione del superbonus.
Prima di concludere, merita un breve cenno il caso in cui l'installazione dei pannelli fotovoltaici possa andare a modificare la destizione di uso delle parti comuni: in questo caso la possibilità di installazione sussite nel caso, in fase assembleare, si raggiunga unquorum deliberativa pari ai 4/5 del partecipanti al condominio che rappresenti anche i 4/5 del valore dell'edifico (detta in parole povere i voti raccolti devono essere pari a 800 millesimi che devono anche corrispondere agli stessi millesimi dei partecipanti)
Bastano tre condomini per configurare il reato di cui all'articolo 659 codice penale disturibo alla quiete pubblica.
Come i cani anche i gatti non si possono vietare.
Il condomino non può vietare al gattaro di prendersi cura della colonia felina.
Vien da se però che il gattaro che si prende cura della colonia possa dedicare un angolo del cortile condominiale purchè non impedisca agli altri condomini l'utilizzo della parte comune.
Chi si prende cura dei gatti ha delle responsabilità ben precise.
Sterilizzare i gatti, comunicare alla Ulss competente il proprio indirizzo e ovviamente comunicare all'amministratore la volontà di occuparsene lui e garantendo allo stesso che non impedirà ai condomin i l'utilizzo della cosa comune, come quella di evitare ogni comportamanto contrario ai sensi dell'art. 1170 c.c.
Una curiosità: in alcuni regolamanti condominiali viene inserito icome si regola il caso di colonie feline, che comunque sono regolate da una legge quadro: Legge 14/08/1991 n 281.
Con questo articolo vediamo di far chiarezza su cosa accada al condomino moroso e cosa gli altri condomini in regola siano tenuti a fare
Preliminarmente va detto che l'amminstratore ha 180 giorni per promuovere l'azione per il recupero del credito mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
I 180 giorni partono dall'approvazione del rendiconto.
L'amministratore non appena rileva situazioni di morosità dovrà intervenire affinchè il condomino ritardatario si attivi al pagamento delle somme: punto forza è che non serve autorizzazione dell'assemblea.
L'amministratore agisce nei confronti del condomino moroso predisponendo una lettera dove viene invitato a saldare (tale avviso non è obbligatorio): nel caso rimanesse inascoltato potrà delegare un avvocato per mettere in mora il condomino.
Nel caso fosse inascoltato la lettera del legale si provvederà a redigere ricorso per decreto ingiuntivo dove le spese legali saranno addebitate al moroso: ribadiamo che tali somme sono immediatamente esecutivo perchè riguardano una somma liquida, certa ed esigibile.
Il condomino moroso ha comunque per legge i 40 gg per fare opposizione.
Cosa succede ai condomini in regola con i pagamenti: nulla se l'amministratore riesce a riscuotere le somme.
In caso contrario dovranno contribuire proporzionalmente alla quote.
Per prassi molti amministratori prevedono un fondo cassa per questa evenienza.