Impugnazione rendiconto
No alle cause condominiali per inezie.
Telefono: +39 347 752 0321
Qui di seguito pronuncia Tar Liguria.
https://www.condominioweb.com/antenne-radioamatori-tetti-condominiali.13914
Con questo articolo si vuole dare alcune informazioni su come si debba agire ogni volta che si voglia costruire nel proprio giardino una casetta in legno.
Innanzitutto il punto di partenza è verificare se il Regolamento Comunale prima e quello Regionale in secundis regolano a riguardo la materia.
Nel caso non si disponga ne del Regolamanto Comunale ne di quello Regionale vige la normativa nazionale: Testo Unico Edilizia, il cd DPR 6 giugno 2001 n 380 che invitiamao ad andare a vedere nella parte normativa.
Il Testo unico fa la differenziazione tra lavori in edilizia libera, tra lavori che prevedono una SCIA, CILA o addirittura la DIA.
Per lavori in edilizia libera dobbiamo inserire i lavori effettuati per manutenzioni ordinaria sui finimenti degli edifici, lavori per abbattere le barriere archittetoniche.
Nel caso della casetta in legno se la stessa non supera i 20 mq l'opera è eseguibile in edilizia libera.
Fare lavori in edilizia libera significa darne semplice comunicazione al Comune.
Negli altri casi e in base alle rrestrizioni per il superamanto dei 20 mq si può anche richiedere la CILA.
Il più delle volte, ma ripetiamo, dipende dal Regolamanto Comunale, basta la DIA.
Per le differenze dei diversi atti amministrativi vi invitiamo ad anadare alla sezione glossario.
In conclusione se la casetta in legno non supera i 20 mq e ha una distanza di 3 metri dal fondi adiacenti., salvo appunto restrizioni imposte dai regolamenti.