La norma principale a cui fa riferimento il codice civile è la numero 1126, ma se si rimane nell'ambito dell'uso o del diritto esclusivo.
Nel caso invece di usufrutto o di servitù la questione diveta di difficile interpretazione, in particolar modo se si parla di come ripartire le spese.
Vi invitiamo a visitare la prte di glossario per la definizione di usufrutto e di servitù.
Differenziamo le due ipotesi.
L'usufrutto può essere costituito sul lastrico solare se vi è il consenso unanime dei condomini nel caso lo stesso fosse condominiale; nel caso fosse esclusivo con il consenso del suo titolare senza nessun consenso
La servitù è sempre fattibile, anche a terzi estranei al condominio.
Perchè si costituisca una servitù bisogna che un fondo sia il servente e uno il dominante: nel caso specifico il condominio è il servente.
Detto cciò vanno considerati gli apstti di come ripartire le spese.
Nel caso di concessione di usifrutto la ripartizione delle spese: se si tratta di spese che ricadono nella semplice ustodia, manutenzione vigono gli articoli 1004 e 1005 del codice civile; nel caso si tratti di manutenzione straordinaria sono a carico del proprietario.
Nel caso della servitù in linea generale le spese spettano al proprietario del fondo dominante; nel caso però le opere fatte nel fondo giovano anche anche al fondo servenate, allora le spese devono essere sostenute da entrambi, in proporzione al loro vantaggio.