Lastrico solare: usufrutto e servitù

La norma principale a cui fa riferimento il codice civile è la numero 1126, ma se si rimane nell'ambito dell'uso o del diritto esclusivo.
Nel caso invece di usufrutto o di servitù la questione diveta di difficile interpretazione, in particolar modo se si parla di come ripartire le spese.

Vi invitiamo a visitare la prte di glossario per la definizione di usufrutto e di servitù.

Differenziamo le due ipotesi.

L'usufrutto può essere costituito sul lastrico solare se vi è il consenso unanime dei condomini nel caso lo stesso fosse condominiale; nel caso fosse esclusivo con il consenso del suo titolare senza nessun consenso

La servitù è sempre fattibile, anche a terzi estranei al condominio.

Perchè si costituisca una servitù bisogna che un fondo sia il servente e uno il dominante: nel caso specifico il condominio è il servente.

Detto cciò vanno considerati gli apstti di come ripartire le spese.

Nel caso di concessione di usifrutto la ripartizione delle spese: se si tratta di spese che ricadono nella semplice ustodia, manutenzione vigono gli articoli 1004 e 1005 del codice civile; nel caso si tratti di manutenzione straordinaria  sono a carico del proprietario.

Nel caso della servitù in linea generale le spese spettano al proprietario del fondo dominante; nel caso però le opere fatte nel fondo giovano anche anche al fondo servenate, allora le spese devono essere sostenute da entrambi, in proporzione al loro vantaggio.

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