iIn linea di principio qualsiasi soggetto può essere delegato a partecipare in assemblea da parte del diretto interessato, anche lo stesso amministratore, ma vi è un limite, a volte anche di interpretazione, relativo a quante deleghe può avere un soggetto e se tali deleghe superino un certo valore millesimale.
L'unica cosa chiara è che se il numero di deleghe date ad un sogegtto superi il quinto del valore millesimali allora si può parlare di eccesso di deleghe: resta inteso, dall'altra parte che il quinto deve corrispondere al valore millesimale totale degli aventi diritto.
Un chiarimento a riguardo lo ha dato la Corte di Appello di Lecce con con la sentenza del 19 maggio 2023 la numero 214.