Qui si parte dal fatto di capire come debba intendersi il camino e la relativa canna fumaria.
Va detto che si parte sempre dal presupposto della condominialità, come definito ai sensi dell'art 117 del codice civile.
Per giurisprudenza pacifica, però può veneire meno il presupposto di condominialità nel momento in cui quella determinata canna fumaria, dopo opportune verifiche,risulta al servizio di una determinato condotto.
In altre parole, nel caso in cui la condotta della canna fumaria, per le sue obiettive caratteristiche strutturali serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, la quale formi un autonomo diritto di proprietà, viene meno tale presupposto di condominialità.