Per definire il bene comune bisogna partire dall'articolo 117 del codice civile il quale definisce le diverse tipologia di beni comuni.
- i beni comuni necessari: sono tutte le parti dell'edificio necessaria all'uso comune, quali il sottosulo, i muri perimetrali, le travi portanti
- beni comuni di pertinenza: sono le aree destinate a parcheggio, nonchè i locali per i servizi in comune, quali possono essere la portineria, locali tecnici, i sottotetti.
- beni comuni accessori: sono le opere, le installazioni i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, quali possono essere l'ascensore, gli impianti di qualsiasi genere.
Si definiscono beni comuni perchè il presupposto è quello della condominialità o, in altre parole, della comunione degli stessi.
La presunzione di condominialità o comune è insita nello stesso articolo 1117 del codice civile: serve un apposito titolo che provi la non sussitenza di tale presunzione.
Tale presunzione di comunione implica che ogni condomini vanta diritti e obblighi nei confronti di tali beni.
Il diritto di usare e godere di tali beni e servizi in egual misura secondo la quota millesimale.Gli obblighi, nascenti dallo stesso diritto di farsi carico, sempre pro quota milleimale, delle spese necessarie alla conservazione e alla manutenzione degli stessi. (obbligazioni reali).