Con questo articolo, si vuole far comprendere, come debba essere redatto un bilancio, affinchè lo stesso risulti trasparente e capibile e non dia adito a contestazioni ai sensi e nei termini dell'art 1130 bis c.c.
L'allegato, che cercherò di riassumere evidenziando la parte per la quale l'amministratore ha dei doveri e degli obblighi nel predisporlo, vuole porre l'attenzione su cosa i condomini possano fare per verificare non solo se quanto indicato nel bilancio è corretto, ma se le spese sono anche giustificate.
Quando si parla di bilancio si parla di rendiconto condominiale e allora è giusto comprendere come debba essere composto questo rendiconto.
Con questo articolo, non vogliamo spiegarvi cosa sia il rendiconto e il bilancio consuntivo, ma come sia composto e come debba essere fatto (per tutelare il condominio) dall'amministratore (formato ed aggiornato)
Innanzi tutto al remdiconto deve essere allegata, come introduzione una nota sintentica esplicatica nella quale viene illustrata ila vita contabile del condominio per quell'anno di gestione: debiti, fatture da pagare, se il bilancio ha rispettato quanto preventivato e tutto quello che è relativo alla vita condominiale (cause in corso, sinistri avvenuti, rapporti con fornitori etc etc)
Alla nota esplicativa fa seguito la situazione contabile del condominio che in altrettanto modo sintetico espone le attività e passitività, che serve a confrontare quanto esposto in nota esplicativa: vine da se che il consuntivo rispecchi quanto in nota e in situazione.
Se il rendiconco ha tutte queste caratteristiche, e quindi essere certo, trasparente e chiaro, in altre parole ineccepibile, allora lo stesso risulta di facile intuizione e eventuali contestazioni o obiezioni risultano facilmente infondate.
Ma vi è di più il bilancio e la situazione contabile non solo devono indicare spese e le relative pezze giustificative e singolole ripartizioni, ma proprio in virù di questa trasparenza lo stesso deve essere corretto nell'imputazione delle spese, secondo il periodo di competenza (nel caso ci fossereo dei subentri), deve indicare correttamante l'anagrafica del condomino pagante e le rispettive quote millesimali per le quali si partecipa!
Se ha tutte queste caratteristiche inutile sarebbe ogni tipo di eccezione e/o opposizione, che lo renderebbe valido anche in assenza di delibera di approvazione: caso possibile solo ed esclusivamente per motivi urgenti e dovuti a sicurezza pubblica (esempio Covid), altrimenti lo stesso deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura del esercizio condominiale.
Se ne evince, quindi, che la mancanza o della nota esplicativa, o della situazione contabile o dalla non corretta redazione e stesura del bilancio, rende lo stesso annullabile e pone l'amministratore responsabile nei confronti del condominio.
Ecco perchè è sempre giusto, e non finiremo mai di ribadirlo, solo con l'aggiornamanto e la formazione, sia l'amministratore che il condomino vengono tutelati.
Ed ecco perchè è sempre consigliato avere dei programmi di gestione che aiutano, per l'appunto, sia l'amministratore a non "dimenticarsi" nulla e il condomino a verificare se le spese corrispondono e se ha pagato le rispettive quote, in base alla sua partecipazione al condominio e a confrontare se è tutto conforme a legge.
Prendetevi del tempo ma leggete la guida in allegato: essere formati ed aggiornati implica anche lavorare in trasparenza.