Unità con accesso autonomo: partecipazioni spese

Essendo e facendo anche il consulente a volte mi capita di dover affronatre e rispondere a un quesito.

Il quesito è il seguente: pago le spese condominiali pur avendo un ingresso autonomo,

La risposta, apparantemente immediata, necessita di precisazioni.

Verrebbe da dire di prima istanza no, ma per giurisprudenza, oramai consolidata e ai sensi dell'art. 1123 codice civile le unità immobiliari partecipano alle spese della cosa comune se la cosa comune serve anche loro.
Questa situazione gioridica si chiama presunzione di condominialità.

 Tale presunzione di condominialità parte da tre punti fondamantali: il primo è inerente ai millesimi, nel senso che esistono tabelle apposite; il secondo di collega ad una logica di opportunità; il terzo poggia sul fatto che anche chi ha un accesso autonomo gode dei servizi comuni: trovamdomi spesso nelle condizioni di dover far tabelle millesimali specifiche non posso altro che confermare come oramai questi tre presupposti siano diventati conditio sine qua non.

Vediamo di spiegarlo meglio con un esempio pratico.

Ingresso autonomo ed indipendende rispetto al resto del condominio; il condominio è strutturato in modo che utilizzando il vano scala si possa raggbiungere il tetto o megio lastrico solare nel quale sono collocati i pannelli fotovoltaici, i quali servno tutte le unità immobiliari. In questo caso poichè la manutenzione risulterebbe comune a tutti si troverebbe a pagare, mediante tabella millesimale apposiita, anche chi è autonomo ed indipendente.

Sono tantissimi gli esempi nei quali si evince che le spese condominiali sui beni e sui servizi in comune vengono pagati anche da chi ha un entrata indipendente.

Per intrepretazione analogica la stessa cosa si può dire nel caso di negozi o nel caso di più unità presenti in più scale.

Ogni unità partecipa per la propria scala, sempre se ci sono beni e servizi comuni.

 

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