Accesso atti: preclusioni

Tra i diritti del condomino vi è sicuramante quello di poter visionare la documentazione e eventualmente estrarne copia.

Tale diritto legittimo però potrebbe collimare con alcune preclusioni tali per cui nel caso venga a mancare la facoltà di visione l'amministratore di condominio è liberato da ogni responsabilità.

Vi è una sentenza del tribunale di Roma, qui allegata, che sentenzia in questa direzione.

E' risultato dalla causa che l'amministratore ha messo a disposizione i documenti richiesti, secondo l'assodato principio di cui all'art 1129 c.c, non potendo invece disporre l'estrazione, che deve essere personale e richiesta, perchè il condomino ha il dovere, invece di non pregiudicare l'attività dell'amministratore a discapito dell'intero condominio.

Nel caso specisfico la visone e la relativa estyrazione di copia devono essere viste come una compensazione di interessi, dove da una parte ci deve essere l'amministratore che si mette a disposizione (appuntamento) e dall'altra il condomino che visionata la documentazione può estrarne copia (pagando).

 

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