Questo breve articolo per chiarire che l'amministratore di condominio può essere sia una cosa che l'altra, ma le due situazioni sono ben precise e distinte.
L'amministratore è committente ogniqualvota il condominio stipuli un contratto di appalto, per il quale l'amministratore è tenuto all'osservanza di obblighi di verifica della idoneità tecnico professionaled dell'appaltatore, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoroe di cooperazione e coordinammento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Nulla toglie al rappresentante del condominio la possibilità di aggiungere alla responsabilità per committente, quella di responsabile dei lavori, ai sensi dell art 90 TU 81/2008: in questo caso, però, occorre da parte dell'assemblea un espressa delibera e contestualmente delle competenze specifiche da parte dello stesso amministratore, dettati dall'art 98 dello stesso Testo Unico.
Tra questi requisiti troviamo avere una larea magistrale sulle seguenti classi LM 4 da LM 20 a LM 35, LM 69, LM 73, aver conseguito il diploma di geometra o comunque dui perito tecnico e comunque essere in possesso dei ceerificati di formazione con attestato finale, noncheè di aver acquisito un espserienza di almeno tre anni nel settore edile.
Mi sento di mettere a conoscenza questa differenza perchè, soprattutto ora, spesso si confonde l'amministratore di condominio come responsabile dei lavori.
No Non è così, se non ha i requisiti lui resta solo responsabile come comittente.