Lo stalking condominiale è orami diventato un vero è proprio reato normato dall'art 612 c.p, introdotto dall'art. 7 del D.L n 11 del 23 febbraio 2009, convertito con legge n 38 del 23 aprile 2009.
La norma detta:
Chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato sato di timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunta o di una persana ad esso legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini.
Qui allegata trovere una sentenza del Tribunale di Milano che mette in evidenza una delle tante ipotesi in cui si possa configuarare il reato.
In definitiva il reato susste ogniqualvolta si determinano due condizoni base:
a) alterazione delle abitudini
b) il perdurante sato di ansia e di paura.
Dall'altra però ci devono essere i continui e reiterati comportamenti del condomino che pone in essere la fattispecie del reato.
In conclusione i cosidetti "dispetti" possono trasformarsi in vere e proprie denunce panali.