APPROPRIAZIONE INDEBITA

Ritornando al precedente articolo sulle responsabilità dell'amministratore grande rilevanza ha la fattispecie di cui all'rt 646 CP.

Tale articolo mette in luce come l'amministratore possa essere imputato di aver avuto una condotta tale da aver sottratto cose (denaro), che sono riferibili a uno o più condominii. Tale reato è perseguibile su querela di parte, mentre è perseguibile d'ufficio se vi è l'aggravante dell'abuso di relazioni di ufficio (art 61 n 11 C.P).

Ovviamente però per accusare l'amministratore di essersi inpossessato impropriamente di denaro altrui servono elementi indizianti che provino la colpevolezza.

 La prova dell'avvenuto reato viene fatta per via deduttiva (sentenza 21983/17). La Corte di Cassazione era partita dal fatto che l'amministratore, essendo legale rappresentante del condominio e quindi titolare del diritto di accedere al conto corrente potrebbe prelevare le somme senza poi giustificarle.

Infatti è proprio la mancanza di pezze giustificative che rende perseguibile l'ipotesi di reato nei confronti dell'amministratore.

In definitiva per la Cassazione non è necessaria una responsabilità oggettiva vera e propria, ma una semplice attribuzione dei prelevamente all'unico soggetto che è abilitato  a disporre del conto corrente condominiale.

Quale pena?

Reclusione fino a tre anni e multa fino a 1032 €, salvo aggravante.

 

 

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