REVOCA AMMINISTRATORE

Questo articolo è fatto per mettere una volta per tutte a conoscenza come ci si debba adoperare per revocare l'amministratore e per quali motivi.

Preliminarmente va detto che il mandato, se non esercitate il diritto della revoca si rinnova in automatico.

Non sta a me dire che l'amministartore non inregola con i corsi di formazione o di aggiornamante è revocabile a prescindere.

L'asssenza almeno della certificazione di cui al DM 140/14 rende inutile ogni sua attività!

Partendo dal presupposto che per la nuova disciplina, la revoca può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea secondo i quorum ben precisa (la maggioranza dei presenti che rappresentino i 500 millesimi), la stessa non è sempre automatica.

La revoca se fatta prima della scadenza del mandato, può essere deliberata se sussiste una giusta causa e tra i più importanti:

1) omessa convocazione assemblea per l'approvazione del rendiconto entro e non oltre 180 giorni dalla scadenza dell'anno contabile

2) la mancata apertura di un conto corrente;

3) la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari;

4) la poca chiarezza nella gestione che possa ingenerare confusione nel patrimonio condominiale;

5) gravi irregolarità contabili;

6) la mancanza della situazione patrimoniale e la nota esplicatica allegata al rendiconto;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130 cc ai numeri 6, 7 e 9 e precisamente:

curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; (2)

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

La revoca può anche essere senza giusta causa, ma per giurisprudenza consolidata, sia che venga fatta dall'assemblea sia chiesta all'autorità giudiziaria, all'amministratore spetta comunque il compenso annuo per intero, oltre ad un eventuale risarcimento danni che potrebbe aver avuto dopo aver perso il mandato.

 

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